STATUTO

 

ARTICOLO
TITOLO
 ART. 1  
 ART. 2 OGGETTO
 ART. 3 DURATA
 ART. 4 FONDO CONSORTILE
 ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE
 ART. 6 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
 ART. 7 ORGANI DEL CONSORZIO
 ART. 8 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
 ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 ART. 10 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
 ART. 11 IL DIRETTORE GENERALE
 ART. 12 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
 ART. 13 IL COLLEGIO SINDACALE
 ART. 14 AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
 ART. 15 RECESSO
 ART. 16 OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI CONSORZIATI
 ART. 17 SANZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEI CONSORZIATI
 ART. 18 OBBLIGHI, DIVIETI, ADEMPIMENTI
 ART. 19 CLAUSOLA ARBITRALE
 ART. 20 NORMA TRANSITORIA
 ART. 21  




ART. 1

E' costituito un Consorzio ad attività esterna denominato "POLO NAZIONALE BIOELETTRONICA-PARCO, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'ELBA". Il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti dell' art. 2602 e seguenti del c.c. e sono soci eligibili del Consorzio i soggetti che lo rendono ammissibile ai sensi dell'art. 2 della Legge 17.2.1982 n° 46.
Per essere socie, all'atto di ammissione ed ogni tre anni, con riferimento al triennio precedente, le imprese dovranno dimostrare di avere una quota di fatturato non inferiore al 50% derivante da attività economiche manifatturiere(*). Le singole società imprenditoriali dovranno altresì dimostrare di avere una situazione patrimoniale positiva.
Il Consorzio ha sede in Roma Via delle Testuggini s.n.c. ,e sede secondaria in Marciana (LI) Via Roma 28.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti uffici e strutture destinati al svolgere attività esterna in altre località.


ART. 2 - OGGETTO

Il Consorzio ha per oggetto di formulare i programmi di sviluppo della ricerca nel settore della Bioelettronica in senso lato, e in particolare:

  • Reti neurali;
  • Biofisica Molecolare-Ingegneria Biomolecolare, ossia enucleazioni delle regole che permettono di andare dalla struttura primaria a quella terziaria e funzione/proprietà di proteine ed acidi nucleici;
  • Biofisica dei Sistemi Integrati, quali Visione, Cervello ed altre attività sensorie animali;
  • Ingegnerizzazione del metabolismo ed ottimizzazione dell'espressione, controllo, dell'espressione genica, anche in condizioni limite di pH, temperatura e forza ionica;
  • Tecnologie a film sottili, fisica dei semiconduttori, processi e dispositivo;
  • Sensori e Biosensori -neurali e non;
  • Componentistica Elettronica-Biomolecolare, ossia data processing ed elaborazione dell'informazione fino al livello molecolare e costruzioni di "devices" molecolari digitali e non digitali con crescente livello di complessità sino ai biotransistori ed ai biocalcolatori;
  • Nuove architetture computazionali, sia digitali che analogiche ed emulazione del cervello umano;
  • Ingegneria molecolare, Chimica e Fisica delle Fonti rinnovabili;
  • Materiali biocompatibili e bioingegneria.

Le attivita' del Consorzio saranno dirette a:

  • Creare le conoscenze di base-per disegnare e costruire strumentazioni, calcolatori e sensori a livello molecolare utilizzando anche i relativi finanziamenti di ricerca per lo svolgimento delle ricerche stesse, finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze Fondamentali ed allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzioni industriali nel medio periodo.
  • Promuovere e partecipare a programmi istituti e progetti di ricerca in ambito internazionale e nazionale con particolare riferimento alla ricerca bioelettronica di cui sopra ivi incluse le sue applicazioni nella sanitá, energia, agroindustria, chimica, informatica ambiente e servizi in generale.
  • Promuovere la realizzazione di infrastrutture tecnico-scientifiche di rilevante interesse generale e gestirne lo sviluppo come un Parco Scientifico e Tecnologico, capace di integrare attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, con attività imprenditoriali e di diffusione dell'innovazione.
  • Promuovere la formazione di personale ad alto livello tecnico-scientifico.
  • Collaborare con istituzioni aventi analoghe finalità e con consorzi di ricerca ed associazioni di ricerca industriale in settori analoghi, presenti nel territorio italiano.

Il Consorzio, quale Parco Scientifico e Tecnologico organismo guida per il supporto all'innovazione ed alla competitività del sistema economico locale particolarmente delle P.M.I., assume iniziative e svolge attività di concezione, promozione, coordinamento e gestione di prodotti mirati alla diffusione della valorizzazione economica della ricerca e della tecnologia nonchè promuove ed effettua progetti di ricerca innovazione. trasferimento tecnologico e di formazione, Potrà, inoltre, prestare servizi nell'ambito delle attivita' sopra indicate sia ai propri soci che ai terzi.
Per il conseguimento, di tale oggetto consortile, il Consorzio può effettuare, operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie nonchè ricevere commesse di ricerca da Enti pubblici e privati.
Il Consorzio non ha fini di lucro e deve tendere alla autosufficienza della gestione, Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività del Consorzio.


ART 3 - DURATA

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2010.
Tale durata potrà essere prorogata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi consorziati, i quali si obbligano a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle. operazioni programmate se comportanti adempimenti ed oneri assunti dal Consorzio che, eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista, c/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate.


ART. 4. FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile risulta costituito dalle quote consortili, il cui ammontare è fissato in lire 100.000.000 (centomilioni) ciascuna.
Il fondo consortile sarà altresì costituito dai contributi deliberati dall'Assemblea dei, Consorziati, con la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) degli aventi diritto a fronte delle necessità del Consorzio per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le quote, consortili conferiscono ai loro possessori diritto di voto in assemblea.
La quota consortile, dovrà essere versata entro quattro mesi dalla ammissione al Consorzio.
Il fondo consortile viene altresì integrato per la durata del Consorzio o vincolato per l'innovazione in cui vengono, versati contributi di soci sostenitori che, su decisione dell'Assemblea, possono essere presenti nell'Assemblea dei Soci con parere consultivo.
Fermo restando il loro diritto di voto, le Università in conformità di quanto dispone l'articolo 13 della Legge 9 dicembre 1985 numero 705, l'Istituto Superiore di Sanità' la cui partecipazione al Consorzio è rappresenta esclusivamente da Prestazioni di opera scientifica, sono esonerati dal versamento delle quote e di qualsiasi contributo.
Per quanto riguarda gli Enti pubblici di ricerca, essi, non sono tenuti a sottoscrivere tali contributi aggiuntivi, in caso di parere, negativo dei loro organi di vigilanza. I nuovi partecipanti al Consorzio saranno tenuti al versamento delle somme determinate con le modalità di cui al successivo art. 145.


ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'attività del Consorzio si svolge sulla base di programmi di attività annuali e pluriennali.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'Atto Costitutivo e termina il 31 Dicembre.


ART. 6 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto del Consorzio e le delibere di proroga o scioglimento del Consorzio medesimo possono attuarsi soltanto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consorziati aventi diritto nell'Assemblea Straordinaria.
Le cause di scioglimento sono quelle indicate dall'art. 2611 c.c.


ART. 7 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono gli Organi del Consorzio:

  1. L'Assemblea dei Consorziati;
  2. Il Consiglio di Amministrazione;
  3. Il Presidente;
  4. Il Direttore Generale;
  5. Il Comitato Tecnico-Scientifico;
  6. Il Collegio Sindacale.


ART. 8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni consorziato.
Si riunisce in via ordinaria e, per le deliberazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto, in via straordinaria.
L'Assemblea dei consorziati è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consorzio ovvero su richiesta di almeno la metà dei consorziati o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
L'avviso deve essere inviato ai consorziati con raccomandata o telefax spediti o inviati almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima della riunione.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni consorziato esprime un voto.
Della riunione dell'Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto in apposito registro. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale, o, in caso di suo impedimento, da uno dei rappresentanti dei consorziati nominato dai membri presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera:

  1. La nomina del Presidente del Consorzio, scegliendo tra gli scienziati di livello internazionale operanti nel settore della bioelettronica o tra personalità aventi responsabilità direzionali in aziende chiaramente impegnate nella bioelettronica;
  2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale, di cui al successivo art. 13;
  4. L'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio preventivo, nonchè dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
  5. L'ammissione e l'esclusione dei consorziati;
  6. Le operazioni o procedure relative allo scioglimento e/o il consiglio di Amministrazione intenda sottoporre a decisione assembleare.


ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da sei membri eletti dell'Assemblea dei Soci.
Quattro membri del Consiglio dovranno essere nominati fra quelli indicati dai Consorziati a caratterizzazione industriale.
Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre anni. Il componente del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio medesimo, può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La sostituzione del componente cessato per qualunque motivo dovrà avvenire dell'Assemblea entro trenta giorni dalla cessione della stessa.
In caso di sostituzione nel corso del triennio la nomina ha effetto fino al compimento del triennio medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili, nell'ambito delle direttive di massima formulate dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio con avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedire a mezzo di raccomandata o telefax almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, l'avviso potrà essere trasmesso anche a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima della riunione.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno tre volte all'anno e lo dovrà convocare ogni qual volta sia richiesto da almeno due consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

  1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle attività da realizzare nell'anno successivo, accompagnato da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi della ricerca da conseguire.
  2. Al termine di ogni esercizio sociale, secondo le leggi vigenti, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, accompagnati da una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti.

Tutti i suddetti documenti unitamente alla relazione del Collegio Sindacale saranno trasmessi ai consorziati in tempo utile per l'esame, prima della approvazione da parte dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione provvede al deposito della situazione patrimoniale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nei termini di cui al medesimo art. 2615 bis c.c..
Il Consiglio di amministrazione delibera, altresì, circa l'esecuzione dei progetti di ricerca sulla base dei programmi predisposti dal Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre provvede:

  1. Ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati;
  2. Alla costituzione delle sedi secondarie del Consorzio di cui all'art. 1;
  3. A proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione dei consorziati;
  4. Alla nomina del Direttore Generale e di uno o più eventuali Consiglieri delegati.


ART. 10 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

  1. Presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
  2. Presenta all'Assemblea il bilancio preventivo corredato della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  3. Presenta lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico corredati delle apposite relazioni sulle attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria;
  4. Coordina l'esecuzione di tutte le delibere consortile, con particolare enfasi sulla conduzione delle ricerche scientifiche-tecnologiche;
  5. Promuove, nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza collaborazioni e progetti internazionali tecnico-scientifici a nome e per conto del Consorzio;

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su designazione del Presidente medesimo. Il Presidente resta in carica per la durate di tre anni ed e' immediatamente rinnovabile.


ART 11 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra le persone provviste di specifica esperienza tecnico-gestionale.
Il Direttore Generale dura in carica tre anni salvo revoca per giusta causa, ed e' immediatamente rinnovabile.
Partecipa con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la redazione dei relativi verbali. Da' esecuzione a tutte le delibere degli organi consortili; dirige ed amministra le attivita' del Consorzio; elabora il bilancio preventivo e la relativa relazione, cosi' come lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.


ART. 12 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico e' nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente del Consorzio. Il Comitato Tecnico-Scientifico e' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri scelti tra docenti universitari e ricercatori degli Enti di Ricerca ed e' presieduto da un Presidente nominato dall'Assemblea.
Il Comitato dura in carica tre anni. Nella composizione del Comitato Tecnico-Scientifico deve essere tenuto conto della necessita' di rappresentanze delle aree scientifiche tecniche in cui il Consorzio svolge la propria attivita' e degli specifici interessi degli enti consorziati.
Il Comitato Tecnico-Scientifico e' organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e formula proposte, pareri e progetti in ordine all'attuazione dei fini consortili e allo sviluppo dei programmi e in merito alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Consorziati che abbiano rilevante interesse tecnico scientifico.
Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato può' avvalersi di commissioni di esperti per specifici problemi.
Alle sedute del Comitato partecipano il Presidente del Consorzio ed il Direttore Generale, senza diritto di voto.


ART.13 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, fra persone in possesso di qualificati requisiti professionali.
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del Consorzio e vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto, nonché' i compiti di cui agli art. 2403 e segg. c.c.


ART. 14 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Con delibera dell'Assemblea, adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, possono essere ammessi altri consorziati pubblici o privati, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili per il miglior conseguimento di quanto previsto dal precedente art. 2.
I nuovi Consorziati sono tenuti al versamento della quota consortile entro quattro mesi e all'eventuale sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli apporti gia' effettuati consorziati e dei valori materiali ed immateriali acquisiti dal Consorzio.


ART. 15 - RECESSO

Il diritto di recesso e' esercitabile dai Consorziati, per giustificati motivi, con avviso notificato al Consiglio di Amministrazione, sempre che il recesso non comprometta il risultato della ricerca o non comporti inadempimento di obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi.
In ogni caso l'accettazione del recesso, le sue modalita' e le relative condizioni o garanzie saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea.
Nel caso del recesso di un Socio, questo ha diritto al rimborso della quota consortile versata tenendo conto di una detrazione annuale del 20% di tale quota da considerarsi quale versamento a fondo perduto. Pertanto il socio che recedesse dopo cinque anni non avrebbe diritto ad alcuna restituzione.
L'esclusione di un consorziato puo' essere deliberata con il voto dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea, adottata senza la partecipazione del consorziato escludendo, per gravi inadempienze o per sostanziali mutamenti dell'attivita' del consorziato che rendono incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza operativa nel Consorzio.
L'accertamento delle condizioni per l'esclusione e' compito demandato al Consiglio di Amministrazione. Resta comunque applicabile nei confronti del consorziato escluso la norma del successivo art. 17.
Il Consorziato escluso non ha diritto alla restituzione degli apporti e contributi effettuati a favore del Consorzio a titolo definitivo.


ART. 16 - OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI CONSORZIATI

I Consorziati, salvo espresso esonero, dovranno corrispondere regolarmente al Consorzio nei tempi e con le modalita' stabilite dal Consiglio, le quote di adesione, i contributi e qualunque altro importo loro richiesto in conformita' al contratto consortile.
Essi dovranno osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni degli organi consortili, e non potranno divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile.
Ciascun consorziato dovra' comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni significative che dovessero avvenire all'interno del proprio Ente e che incidano direttamente o indirettamente sulla sua partecipazione al Consorzio, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali, liquidazioni e simili.
Ogni triennio, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo annuale, le imprese socie dovranno inviarne copia al Consorzio, per consentire di verificare la persistenza dei requisiti indicati nell'art.1. Per i Soci che non presentino tali requisiti o che non inviino il bilancio, é prevista automatica esclusione dal Consorzio, che sarà ratificata, con maggioranza semplice, dalla prima Assemblea utile.
Ciascun Consorziato si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi per il miglior coordinamento dell'attività e per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei piani di ricerca e nello Statuto.
Ciascun Consorziato conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 2 del presente Statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri consorziati sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.
I consorziati si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini propri e del Consorzio, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto di ricerca ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.
L'utilizzazione dei risultati delle attività svolte all'interno delle strutture del Consorzio-Parco Scientifico e Tecnologico sarà definita dal Consiglio di Amministrazione caso per caso, per singoli progetti, in ottemperanza alle normative vigenti e alle direttive e/o vincoli imposti dai contratti sottoscritti con gli Enti erogatori.


ART. 17 - SANZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEI CONSORZIATI

Nell'eventualità di inadempimento agli impegni assunti, imputabili a uno o più consorziati, che causi danni al Consorzio, la responsabilità per la inottemperanza al contratto di ricerca stipulato dal Consorzio e l'eventuale risarcimento dei danni saranno addebitati al consorziato inadempiente, secondo le disposizioni di legge.


ART. 18 - OBBLIGHI, DIVIETI, ADEMPIMENTI

Il Consorzio agirà sempre in nome proprio e quindi non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa, anche in tempo successivo, dar luogo a richiesta di risarcimento del danno da parte di terzi nei confronti dei singoli partecipanti.
Trattandosi di un Consorzio costituito ai fini di ricerca scientifica, verranno in seguito redatti, qualora ve ne sia la necessità, patti e convenzioni aggiuntive tra i partecipanti, per la definizione:

  1. Dei conferimenti in natura e degli apporti dei beni a titolo temporaneo;
  2. Del personale e delle infrastrutture proprie o dei partecipanti, da utilizzare ai fini del compimento delle ricerche approvate;
  3. Del ricorso ad infrastrutture esterne;
  4. Del rimborso pro-quota degli apporti da addebitare al conto di gestione;

Nessun Consorziato al momento dello scioglimento del Consorzio dovrà farsi carico del personale già dipendente del Consorzio medesimo. Nessun impegno di spesa può essere assunto se non a fronte di copertura finanziaria certa.
Il Consorzio con riferimento allo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba di cui all'art. 2 potrà stipulare patti e convenzioni con società finanziarie, associazioni imprenditoriali ed Enti locali, al fine di un miglior utilizzo dei servizi e delle attività prestate dal Consorzio e di una integrazione socio-economica del Parco con la realtà territoriale. Tali patti e convenzioni dovranno prevedere forme di consultazione periodica sulle attività del Parco per il coinvolgimento degli Enti convenzionati alla realizzazione e allo sviluppo degli interessi comuni.


ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto tra i consorziati, nonché tra consorziati Consorzio, saranno deferite ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, due dei quali saranno designati disgiuntamente dalle parti interessate, ed il terzo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai due Arbitri d'accordo o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno, entro venti giorni dalla nomina del secondo Arbitro.
Allo stesso Presidente del Tribunale di Livorno spetterà di nominare l'Arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dal ricevimento dell'invito a designarlo dall'altra parte con lettera raccomandata.
Il Collegio deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
La non accettazione della clausola arbitrale o il rifiuto di non ottemperare alle decisioni arbitrali da parte di un consorziato comporterà automatica esclusione del Socio dal Consorzio. Tale esclusione sarà ratificata, con maggioranza semplice, dalla prima Assemblea utile.


ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

Alla prima verifica della presenza dei requisiti di cui all'art.1 nel bilancio dell'anno precedente, per i soci aziendali che non presentano tali requisiti é prevista l'automatica esclusione dal Consorzio, che sarà ratificata, con maggioranza semplice, dalla prima Assemblea utile.


ART. - 21

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.


F.to CLAUDIO NICOLINI
F.to Dottor ITALO TARSIA NOTAIO





(*) In riferimento alle modifiche statutarie, il Consiglio afferma che per attività economiche manifatturiere s'intentende produzione, ossia ricavi derivati da ordini di terzi con l'esclusione dei ricavi per ricerca comunque finanziata.





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